Stagione venatoria 2018/2019. Esercizio della caccia nei giorni 1 e 2 settembre 2018.


Tabella dei contenuti

    Nel territorio della Regione Lazio, con l’esclusione dei territori ricompresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), nei giorni 1 e 2 settembre 2018 è consentito l’esercizio venatorio da appostamento fisso o temporaneo, senza l’ausilio del cane, alle specie: cornacchia grigia (Corvus corone cornix), gazza (Pica pica), ghiandaia (Garrulus glandarius), merlo (Turdus merula) e tortora (Streptopelia turtur turtur).
    L’esercizio venatorio è consentito:
    – ai cacciatori con residenza anagrafica nella Regione Lazio limitatamente al territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria e/o come secondo A.T.C..
    – ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dalla Regione Lazio limitatamente al territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria.

    Nel rispetto dell’arco temporale previsto dall’articolo 34, comma 2, della Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, ed a modifica di quanto previsto dall’articolo 7, del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00171 del 18/07/2018 recante “Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2018/2019” è posticipata la data di apertura dell’attività venatoria per la specie merlo (Turdus merula) al 19 settembre 2018 e per le specie cornacchia grigia (Corvus corone cornix), gazza (Pica pica) e ghiandaia (Garrulus glandarius) al 1 ottobre 2018.

    Nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 34, comma 10, della Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, di quanto previsto alla DGR 16 dicembre 2011, n. 612, ed a parziale modifica dell’articolo 5, comma 1, del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00171 del 18/07/2018 recante “Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2018/2019”, l’addestramento e l’allenamento dei cani sul territorio della Regione Lazio è vietato nei giorni 1 e 2 settembre 2018.

    L’esercizio venatorio è consentito nei giorni 1 e 2 settembre 2018 dalle ore 5.35 alle ore 19.45.
    Nei giorni 1 e 2 settembre 2018, il limite di carniere giornaliero, per ciascun cacciatore, è stabilito nella misura di venti capi complessivi delle specie autorizzate, di cui non più di cinque capi per specie di merlo (Turdus merula) e di tortora (Streptopelia turtur turtur).

    DECRETO PREAPERTURA CACCIA 2018-2019